Via libera all’ipotesi di nuovo contratto dei medici e dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale. Aran e tutte le organizzazioni sindacali rappresentative hanno sottoscritto l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità per il triennio 2025-2027. L’accordo interessa circa 137 mila dirigenti, di cui 120 mila medici e 17 mila dirigenti sanitari non medici, e arriva mentre il triennio contrattuale è ancora in corso. Il nuovo testo interviene sulla parte economica ma anche su carriera, organizzazione del lavoro, pronta disponibilità, ferie, tutela dalle aggressioni, gravi patologie, libera professione e utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Gli aumenti
L’Aran indica un incremento medio complessivo a regime di circa 560 euro lordi al mese per tredici mensilità. Di questa somma, 393 euro derivano dalle risorse del rinnovo contrattuale e altri 167 euro dalle risorse aggiuntive previste dalla legge per la dirigenza sanitaria. L’aumento dello stipendio tabellare si attesta intorno ai 240 euro lordi mensili, mentre la parte restante confluisce nelle altre componenti della retribuzione e negli istituti collegati alla posizione professionale. Per gli incarichi, i valori economici partono da circa 3.500 euro lordi annui per quelli iniziali e arrivano fino a 23.200 euro per i direttori di struttura complessa. Le stime sindacali parlano inoltre di arretrati nell’ordine di 5-6 mila euro netti, tenendo conto delle somme già riconosciute attraverso l’indennità di vacanza contrattuale. L’importo effettivo varierà comunque in base all’incarico, all’anzianità, alle indennità spettanti e alla distribuzione delle risorse accessorie.
Il contratto interviene anche sulla carriera e punta a garantire un incarico a ogni dirigente, compresi i neoassunti, che potranno riceverlo già al momento dell’assunzione senza dover attendere la conclusione del periodo di prova. Il nuovo impianto prevede progressioni economiche dopo 3 e 10 anni di attività e amplia le esperienze utili ai fini della maturazione dei requisiti professionali, comprendendo anche periodi svolti nel privato accreditato, all’estero con funzioni dirigenziali, nella sanità militare e come specialista ambulatoriale interno prima del passaggio alla dirigenza. Per i direttori di struttura complessa il testo chiarisce inoltre alcuni requisiti di accesso alle selezioni e introduce una tutela in caso di riorganizzazioni che comportino la perdita dell’incarico di direzione, prevedendo l’attribuzione di un incarico equivalente.
Orario, ferie e pronta disponibilità
Sul fronte dell’orario di lavoro, il contratto rafforza le possibilità di recupero delle ore effettuate oltre il normale debito orario e mantiene distinta questa attività dalle prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende per obiettivi ulteriori. Cambiano anche le regole sulle ferie, con l’eliminazione della differenza che penalizzava i dirigenti con meno di tre anni di servizio e con il riconoscimento ai neoassunti dello stesso numero di giorni spettante agli altri colleghi. Nel trattamento economico collegato alle ferie entra inoltre una quota pari al 30% delle indennità per lavoro notturno e festivo percepite nell’anno precedente, con l’obiettivo di ridurre la perdita economica durante i periodi di riposo.
Il testo interviene anche sulla pronta disponibilità, sul lavoro notturno e sui festivi. Le nuove regole coordinano meglio il servizio di pronta disponibilità con l’attività effettivamente resa e con il diritto al riposo e consentono di utilizzare questo istituto anche nei servizi territoriali. Per i dirigenti che hanno superato i 62 anni arriva inoltre la possibilità di chiedere l’esonero dai turni notturni, mentre la contrattazione integrativa potrà valorizzare maggiormente il lavoro svolto di notte e nei giorni festivi.
Il rinnovo amplia anche le tutele personali. Il contratto prevede ulteriori 10 ore annuali di permesso per visite, esami e cure nei casi previsti dalla normativa per patologie oncologiche, invalidanti o croniche e riconosce la stessa possibilità al genitore di un figlio minorenne nelle condizioni indicate dalla legge. Rafforza inoltre le misure collegate alle aggressioni contro il personale sanitario e amplia l’utilizzo di ferie e riposi solidali nelle situazioni di particolare difficoltà personale o familiare.
Intramoenia, liste d’attesa e intelligenza artificiale
Il contratto interviene anche sulla libera professione intramuraria e aggiorna i criteri per determinare le tariffe dell’attività libero-professionale, partendo dall’onorario del professionista e aggiungendo successivamente spese e altri oneri.
Proprio l’intramoenia aveva rappresentato uno degli ultimi nodi della trattativa. CIMO-FESMED aveva annunciato il 30 settembre che non avrebbe sottoscritto la pre-intesa senza un intervento sulla materia, sostenendo che l’aggiornamento e la semplificazione della libera professione erano già previsti dall’atto di indirizzo e dal precedente contratto. La Federazione chiedeva in particolare di ridurre le incertezze interpretative e rendere più uniforme e meno burocratica l’applicazione delle regole. Alla fine anche CIMO-FESMED ha sottoscritto l’accordo.
AAROI-EMAC aveva invece avanzato rilievi su alcuni aspetti tecnici dell’organizzazione del lavoro, ma non aveva assunto una posizione contraria alla firma. Il 1° ottobre aveva definito il testo sostanzialmente completo e aveva proposto di anticipare al 7 ottobre la nuova riunione proprio per arrivare più rapidamente alla pre-intesa.
Sul fronte delle liste d’attesa, il testo affronta il tema delle prestazioni aggiuntive e prevede la detassazione delle attività legate al recupero delle prestazioni, mentre tra le altre misure introduce nuove regole per guardie e pronte disponibilità, due giorni di ferie in più per i neoassunti e il riconoscimento dell’indennità collegata alle ferie. L’Aran indica inoltre una revisione dei criteri per determinare le tariffe libero-professionali, che partiranno dall’onorario del professionista al quale si aggiungeranno spese e oneri accessori.
Per la prima volta entra inoltre nel contratto una disciplina specifica sull’intelligenza artificiale e più in generale sulle trasformazioni tecnologiche che possono incidere sull’organizzazione del lavoro. Le aziende dovranno confrontarsi con le organizzazioni sindacali quando introducono strumenti capaci di modificare attività, responsabilità e modalità operative. Il testo aggiorna anche le disposizioni sul lavoro agile.
Sul piano delle relazioni sindacali, le Regioni dovranno emanare linee generali di indirizzo nelle materie di propria competenza, mentre le aziende dovranno mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali la documentazione necessaria al confronto almeno cinque giorni lavorativi prima. La contrattazione integrativa dovrà inoltre partire entro 90 giorni dalla sottoscrizione definitiva del contratto.
Quella firmata il 7 ottobre resta comunque un’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro. Il testo dovrà completare le verifiche previste per i contratti pubblici prima della sottoscrizione definitiva. L’entrata in vigore è prevista all’inizio del 2027, con l’erogazione degli aumenti e degli arretrati.







