In Sicilia basta una porta aperta a un collega, una stanza condivisa per dividere l’affitto, perfino una consulenza chiesta per scrupolo clinico, e lo studio cambia natura agli occhi della burocrazia, come se la qualità della cura dipendesse dalla forma giuridica e non dall’atto medico.
È su questo paradosso, generato dal decreto assessoriale n. 20 del 9 gennaio 2024, che è esploso un diffuso malcontento tra i medici, inducendo l’Ordine a farsi carico della tensione interna e ad istituire un tavolo tecnico permanente, nel corso del consiglio direttivo riunito il 26 febbraio 2026, alla presenza del responsabile della UOC Igiene degli ambienti di vita dell’Asp di Palermo, Bruno Marsala, e dei suoi collaboratori.
Il decreto

Il provvedimento regionale nasce con l’obiettivo dichiarato di riordinare i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio delle attività sanitarie. Nella formulazione ufficiale parla di sistematizzazione e chiarezza, ma nella lettura di chi ogni giorno lavora negli studi introduce una classificazione che incide direttamente sull’assetto professionale. Nel confronto con altre regioni, evidenziano i professionisti coinvolti nel tavolo tecnico, il decreto siciliano appare più restrittivo, poiché sfrutta in modo ampio i margini concessi dalla normativa nazionale.
Il punto cruciale sta nella distinzione tra strutture non residenziali semplici, come lo studio medico e l’ambulatorio in cui opera un solo professionista, e strutture non residenziali complesse, dove opera più di un professionista. Da questa soglia numerica discendono effetti che non riguardano soltanto spazi o dotazioni, ma la titolarità stessa dell’autorizzazione e quindi la natura giuridica della struttura. Se in un caso l’autorizzazione resta in capo a una persona fisica, nell’altro richiede la costituzione di una persona giuridica, con l’adozione di un assetto organizzativo formalizzato, obblighi documentali più articolati e responsabilità di natura aziendale, pur in assenza di un mutamento dell’atto clinico svolto.
Il riferimento nazionale resta il decreto legislativo 502 del 1992, che attribuisce alle Regioni la disciplina di dettaglio in materia di autorizzazioni, nel quadro dei requisiti minimi definiti dall’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012. La Sicilia esercita, però, questa competenza in modo particolarmente incisivo, poiché collega la presenza di più professionisti nello stesso spazio a un cambio di configurazione che comporta adempimenti ulteriori anche quando l’attività resta quella di una visita specialistica priva di complessità strutturale aggiuntiva.
La forma giuridica che cambia lo studio

Il nodo diventa evidente quando due o più medici decidono di condividere spazi e strumenti senza voler creare un centro strutturato. Nella logica del decreto la collaborazione stabile tende a spostare lo studio verso la categoria dell’ambulatorio o della struttura complessa. Il meccanismo si intreccia con il decreto assessoriale n. 752 del 27 luglio 2021, che disciplina l’autorizzazione e l’accreditamento delle società tra professionisti. La norma riconduce allo studio medico soltanto le realtà monodisciplinari con un numero contenuto di soci, mentre qualifica come ambulatorio le strutture con più soci o con competenze diverse, trasformando la forma societaria in una soglia amministrativa.
Nel confronto tecnico è emerso anche il tema dei requisiti soggettivi richiesti in sede di autorizzazione, dal DURC al casellario giudiziale fino ad altre verifiche tipiche delle strutture organizzate, che applicate al singolo professionista assumono una dimensione percepita come sproporzionata rispetto alla natura dell’attività. Si aggiunge, anche qui, il paradosso fiscale, per cui la condivisione di spazi può risultare legittima sul piano tributario mentre sul piano sanitario può generare contestazioni.
Un ulteriore elemento di tensione riguarda il medico di medicina generale che, in base all’Accordo Collettivo Nazionale, può esercitare libera professione al di fuori dell’orario convenzionato, ma rischia di trovarsi in contrasto con l’impossibilità di utilizzare lo stesso locale per configurazioni diverse.Eppure la diffusione della diagnostica di primo livello e la prossimità dell’assistenza portano ad una intensificazione delle occasioni di consulenza specialistica. Anche la consulenza occasionale tra colleghi, intesa come prosecuzione naturale del confronto clinico, può essere letta come indizio di struttura complessa, con il rischio di configurare un poliambulatorio pur in assenza di un’organizzazione imprenditoriale stabile.
La stanza dove la norma non entra

Il decreto richiama il tema delle prestazioni invasive, concetto che in ambito sanitario indica atti che comportano accesso a sedi anatomiche interne, utilizzo di strumenti con rischio biologico e necessità di condizioni di asepsi, da cui discendono requisiti organizzativi e responsabilità specifiche.
Nel confronto tra medici emerge però un punto delicato, soprattutto per alcune branche specialistiche in cui l’attività clinica comporta manovre su distretti anatomici sensibili o accesso a sedi interne, come accade in ginecologia e urologia, ma anche in ambiti quali la senologia, dove pur in assenza di atti tecnicamente invasivi la delicatezza dell’esame impone particolare tutela. In questi contesti la presenza di un’infermiera o di un’ostetrica non rappresenta un elemento accessorio, bensì una garanzia sanitaria e di tutela reciproca per paziente e professionista. Se l’interpretazione restrittiva dei requisiti limita la possibilità di avere personale di supporto nello studio, il medico si trova a gestire da solo atti che, per loro natura, espongono a un potenziale contenzioso, mentre il personale amministrativo non può assistere per evidenti ragioni di privacy e rischio biologico.
La medicina contemporanea, sottolineano i professionisti, non coincide più con il modello isolato del singolo operatore, ma richiede integrazione di competenze e presenza di figure di supporto adeguate. Se la norma non distingue tra collaborazione clinica necessaria e struttura organizzata di tipo imprenditoriale, il rischio è che la classificazione amministrativa finisca per sovrapporsi alla sostanza dell’atto medico.
Autorizzazioni senza uniformità
Un ulteriore punto critico riguarda il ruolo dei Comuni nel rilascio dell’autorizzazione all’esercizio. Studio medico privato e ambulatorio con un solo professionista rientrano tra le strutture soggette a procedura autorizzativa, con coinvolgimento dell’ente locale e dell’Azienda Sanitaria Provinciale quale organo di vigilanza.
In teoria il percorso è lineare, prima il parere igienico sanitario e poi l’autorizzazione comunale. In pratica l’assenza di linee applicative uniformi può generare interpretazioni differenti da territorio a territorio, con richieste documentali e tempistiche variabili pur a parità di attività svolta.
La linea del confronto
Il confronto aperto dall’Ordine punta ora a una revisione tecnica del decreto, anche alla luce del mancato coinvolgimento preventivo delle categorie professionali e dell’assenza di una valutazione concreta dell’impatto economico in una regione che registra uno dei Pil pro capite più bassi del Paese. Il timore è che il provvedimento finisca per favorire realtà già strutturate rispetto agli studi professionali autonomi e di prossimità, alterando un equilibrio che ha garantito finora una presenza diffusa dell’assistenza sul territorio.
Determinante, nel confronto, sarà il ruolo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, chiamata a vigilare sulle autorizzazioni ma anche a contribuire a criteri interpretativi più coerenti con la pratica quotidiana degli studi.
I medici sottolineano che non contestano controlli e requisiti igienico-sanitari. Mettono però in discussione un impianto che trasforma la collaborazione tra colleghi in un automatismo amministrativo, facendo discendere obblighi strutturali dalla semplice condivisione di spazi o competenze anche quando non vi è alcun aumento della complessità assistenziale. Il timore è che un irrigidimento non proporzionato al rischio clinico produca costi aggiuntivi che finiscono per gravare sui cittadini più fragili, incidendo sull’accessibilità delle cure e restringendo gli spazi della medicina di prossimità.
Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori confronti anche con il dirigente del Dasoe dell’assessorato regionale alla Salute, Antonio Colucci, assente alla seduta del 26 febbraio per impegni istituzionali pur essendo l’incontro programmato da oltre un mese. Un passaggio decisivo per chiarire l’applicazione del decreto e verificare la possibilità di correttivi









