Dopo la pausa estiva e il rinvio del 4 agosto, torna sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo schema di disegno di legge recante “Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Il provvedimento, atteso e discusso, si colloca in un momento particolarmente delicato per la Sanità italiana, stretta tra carenza cronica di personale, aumento del contenzioso medico-legale e liste d’attesa sempre più lunghe.
Il testo si sviluppa principalmente su tre capi e affronta due grandi fronti. Da un lato la responsabilità penale dei medici e degli esercenti le professioni sanitarie, con una revisione sostanziale della normativa vigente e una limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave. Dall’altro la riforma delle carriere, delle competenze e della formazione, con l’obiettivo di rendere il Servizio sanitario nazionale più attrattivo e resiliente.
La posta in gioco è alta poiché da anni gli operatori sanitari lamentano di lavorare in condizioni di precarietà normativa, costretti a praticare una sorta di medicina difensiva per paura di procedimenti penali o civili, mentre i cittadini chiedono un servizio più accessibile, rapido e sicuro. In questo scenario, il disegno di legge non è soltanto un atto tecnico, ma rappresenta un tentativo di ridisegnare il rapporto tra medici, istituzioni e pazienti, introducendo misure che spaziano dallo scudo penale alla trasformazione della medicina generale in specializzazione, fino all’uso regolato dell’intelligenza artificiale in Sanità.
La riforma in dettaglio
L’articolo 1 fissa le finalità e i tempi della delega: entro il 31 dicembre 2026 il Governo dovrà adottare decreti legislativi su proposta del Ministro della Salute, di concerto con i dicasteri competenti e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Una cornice di metodo che conferma la volontà di costruire un percorso concertato, ma dai tempi serrati.
Gli articoli 2 e 3 tracciano i principi generali e le misure per rendere più attrattivo il SSN. Qui entrano in gioco la razionalizzazione delle incombenze burocratiche che sottraggono tempo al lavoro clinico, l’introduzione di incentivi economici e di carriera per il personale che opera in aree disagiate o in condizioni particolarmente gravose, e soprattutto la previsione di meccanismi premiali legati alla riduzione delle liste d’attesa, oggi una delle emergenze più percepite dai cittadini. Un passaggio che mette nero su bianco l’intenzione di legare il sistema di valutazione delle performance non solo alla produttività, ma anche alla capacità di ridurre i tempi di accesso alle cure.
L’articolo 4 introduce il tema della valorizzazione delle competenze. Prevede infatti la creazione di un Sistema nazionale di certificazione delle competenze in ambito sanitario, in grado di riconoscere formalmente l’esperienza maturata da operatori e medici. Nello stesso articolo si affronta la questione dell’intelligenza artificiale, con l’indicazione di sviluppare una strategia di governance che assicuri l’utilizzo dell’AI in coerenza con il regolamento europeo 2024/1689. Una scelta che mira a sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie, ma incardinando il loro uso entro criteri etici e di sicurezza.
Formazione e ruolo degli Ordini professionali
Sul fronte della formazione, l’articolo 5 segna una novità rilevante: la trasformazione del tradizionale corso regionale di medicina generale in scuola di specializzazione. Una riforma che potrebbe finalmente superare la frattura tra medicina territoriale e universitaria, conferendo al medico di famiglia lo status di specialista a tutti gli effetti. L’obiettivo è duplice: rafforzare il ruolo della medicina di base e garantire un ricambio generazionale ordinato, dopo anni di pensionamenti non compensati da nuove leve. Lo stesso articolo, inoltre, apre la strada alla creazione di nuove scuole di specializzazione per biologi, chimici e odontoiatri forensi, ampliando così l’accesso al SSN e rispondendo a esigenze emergenti come l’igiene pubblica ambientale e le consulenze medico-legali.
Un capitolo a parte riguarda gli Ordini professionali. L’articolo 6 prevede la loro revisione, con correttivi sulle competenze e sulla durata dei mandati e soprattutto con l’obiettivo di valorizzarli come organi sussidiari dello Stato. Un rafforzamento istituzionale che, se da un lato riconosce il ruolo di garanzia degli Ordini, dall’altro potrebbe aprire interrogativi sulla loro autonomia e sul rapporto con la politica sanitaria nazionale.
Il cuore della riforma
La parte più attesa, però, è quella contenuta nel Capo II, articoli 7 e 8, dedicata alla responsabilità professionale. Qui il testo interviene direttamente sul codice penale, sostituendo l’articolo 590-sexies e stabilendo che il sanitario che si attiene a linee guida e buone pratiche cliniche risponde solo per colpa grave, purché le raccomandazioni siano adeguate al caso concreto. Non si tratta di una totale esenzione, ma di una limitazione netta della responsabilità, che di fatto costituisce un nuovo “scudo penale”. Inoltre, viene inserito un nuovo articolo, il 590-septies, che impone al giudice di valutare le eventuali carenze organizzative e la scarsità di risorse non imputabili al professionista, così come la complessità dei casi, l’urgenza e la cooperazione multidisciplinare.
Sul piano civile, l’articolo 8 modifica la legge Gelli-Bianco del 2017. Conferma l’obbligo per i sanitari di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, ma chiarisce che nell’accertamento della colpa il contesto diventa determinante: scarsità di risorse, assenza di terapie adeguate, situazioni di urgenza e difficoltà organizzative entrano tra i criteri di valutazione. Questa impostazione segna un’evoluzione significativa rispetto alla legge Gelli-Bianco, che aveva introdotto un primo quadro organico della responsabilità ma non era riuscita a ridurre il contenzioso medico-legale, lasciando ampie zone grigie interpretative.
Le risorse in gioco
L’articolo 9 chiude il testo affrontando il nodo cruciale delle disposizioni finanziarie. Ogni decreto legislativo che il Governo adotterà in attuazione della delega dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica capace di dimostrare la neutralità finanziaria oppure di indicare con precisione i nuovi o maggiori oneri e le relative coperture.
Il testo chiarisce che i decreti con impatto economico, ad esempio quelli che trasformano la medicina generale in scuola di specializzazione o istituiscono nuove specializzazioni, potranno essere emanati solo dopo o contestualmente all’approvazione di provvedimenti legislativi che stanzino le risorse necessarie. Nessuna riforma, quindi, potrà procedere “a costo zero” se comporta nuove spese.
È inoltre prevista una clausola di invarianza finanziaria: l’attuazione delle deleghe non deve produrre nuovi oneri per la finanza pubblica, e le amministrazioni dovranno provvedere utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
L’iter parlamentare
Il vero banco di prova non si gioca sulla carta, ma nella realtà di un sistema che arranca tra carenze croniche e la crescente sfiducia dei cittadini. Sarà davvero questa la volta buona perché il disegno di legge, dopo anni di annunci e rinvii, imbocchi finalmente la strada dell’approvazione e diventi operativo?
Se il Consiglio dei Ministri darà il via libera, si aprirà il consueto percorso parlamentare. Lo schema approderà prima alle Commissioni competenti di Camera e Senato, chiamate a un lavoro di analisi e limatura, e poi alle Aule parlamentari, dove non mancheranno emendamenti e modifiche. Solo dopo il via libera definitivo, il Governo avrà tempo fino al 31 dicembre 2026 per adottare i decreti legislativi attuativi. Un passaggio che richiederà non solo la regia del Ministero della Salute, ma anche la collaborazione degli altri dicasteri interessati e l’intesa con le Regioni. È previsto inoltre il controllo delle Commissioni parlamentari sui decreti stessi e, se necessario, il Governo potrà tornare sul testo entro 18 mesi con disposizioni integrative o correttive.
Solo a quel punto, e non prima, la riforma sarà pienamente operativa, incidendo su responsabilità professionale, formazione e governance delle professioni sanitarie. Nel frattempo, due interrogativi restano sul tavolo: il nuovo “scudo penale” riuscirà davvero a ridurre la medicina difensiva? E la trasformazione della medicina generale in specializzazione sarà sufficiente a garantire il ricambio generazionale e rafforzare la medicina territoriale?








