Il Tar Sicilia, accogliendo il ricorso presentato da diverse realtà siciliane di medici accreditati ha decretato la sospensione dei provvedimenti con i quali l’assessorato regionale alla Salute aveva disposto l’erogazione da parte dei farmacisti siciliani dei servizi sanitari a carico del Sistema Sanitario nei locali esterni distaccati dalla farmacia.
Con la “nota prot. 22991 del 14.05.2024 dell’Assessore alla Salute della Regione Siciliana”, “della nota prot. 58767 del 10.11.2023 (indicata della suddetta nota assessoriale) del Dirigente generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione siciliana” aveva stabilito l’erogazione, da parte dei farmacisti, dei servizi sanitari a carico del Sistema Sanitario nei locali esterni distaccati dalla farmacia, con la sola preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda sanitaria territorialmente competente. Questi provvedimenti avrebbero consentito ai farmacisti l’apertura di ambulatori polispecialistici in locali esterni e distaccati dalla farmacia sulla base del solo previo parere igienico/sanitario della ASP competente.
La decisione del Tar
Nel dettaglio, il Tar Palermo, Sezione I (Presidente Consigliere Salvatore Veneziano, Relatore Consigliere Francesco Mulieri) con ordinanza dell’11 settembre – in accoglimento di 3 ricorsi proposti dai Sindacati Cimest ed SBV unitamente a circa 100 Strutture convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale nelle varie branche della Cardiologia, L’ordine dei Biologi e i fisiatr, ha sospeso i provvedimenti con cui l’Assessorato Regionale della Salute avrebbe consentito alle farmacie di aprire veri e propri poliambulatori convenzionati esterni e distaccati dalla sede farmaceutica, con un accelerato procedimento autorizzatorio illegittimamente basato sul silenzio assenso.
Il Giudice amministrativo infatti ha rilevato l’assenza di un presupposto normativo che legittimasse l’Amministrazione ad autorizzare le farmacie in tale senso nonché ha stigmatizzato il sistema autorizzatorio illegittimamente basato sul silenzio assenso e come tale non idoneo a garantire le ineludibili garanzie poste a tutela del diritto fondamentale alla salute.
La Cimest
Oltre all’aspetto squisitamente medico, il Cimest evidenzia che “Nelle strutture che sarebbero state aperte non vi sarebbe stata alcuna salvaguardia sanitaria che invece è obbligatoria nei veri studi medici. Il provvedimento avrebbe quindi cancellato tutte le misure volte ad assicurare la massima garanzia della efficienza quali-quantitativa del servizio e dunque la più elevata tutela della salute. Addirittura la norma prevedeva che il Direttore Sanitario di questi ambulatori medico fosse il farmacista calpestando ogni norma di legge (la Legge 502) che invece obbliga ogni struttura medica ad avere un Direttore Sanitario medico ed addirittura anche Specialista. Nulla contro i farmacisti – concludono i rappresentanti del Cimest Calvaruso, Garbo e Gibiino – dei quali riconosciamo la preparazione di grandissimo rispetto per la farmaceutica ma certamente non per la medicina”.