In Italia si stimano oltre 3,7 milioni di persone che hanno avuto una diagnosi oncologica, con tassi di sopravvivenza a cinque anni in costante crescita e una quota sempre più ampia di cittadini che, pur clinicamente guariti, continuano a incontrare ostacoli nell’accesso a mutui, polizze vita, coperture sanitarie e prodotti finanziari.
Il passato clinico ha spesso funzionato come una vera e propria “condanna amministrativa“, traducendosi in premi più elevati, esclusioni contrattuali, richieste reiterate di accertamenti sanitari o, nei casi più estremi, in un diniego secco dell’accesso alle polizze. Una logica che oggi, 15 gennaio 2026, viene finalmente scardinata dal Provvedimento n. 169, con cui l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) modifica i Regolamenti n. 40 e n. 41 del 2018, adeguando in modo stringente la disciplina della distribuzione assicurativa al diritto all’oblio oncologico. Infatti, una volta superati i termini stabiliti dalla legge, la guarigione da un tumore non può tradursi in un marchio permanente né in un obbligo di esposizione della propria storia clinica, né tantomeno in valutazioni o trattamenti discriminatori.
Dal punto di vista quantitativo l’impatto della misura è tutt’altro che marginale, proprio perché, oggi, circa il 60% delle persone che hanno ricevuto una diagnosi oncologica è viva a distanza di cinque anni e, per molte patologie, soprattutto quelle insorte in età giovanile, i tempi necessari per accedere all’oblio risultano ulteriormente ridotti. Ne deriva un cambiamento strutturale del mercato assicurativo, con centinaia di migliaia di nuovi contratti che ogni anno dovranno essere stipulati senza la raccolta di informazioni sul passato oncologico e senza l’applicazione di condizioni peggiorative.
Il provvedimento:
L’articolo 1
Interviene sulla distribuzione assicurativa e sulla fase precontrattuale, cioè il momento in cui si costruisce il rapporto tra cittadino e assicurazione e in cui, storicamente, si sono concentrate le maggiori criticità.
Il primo passaggio riguarda le definizioni. Il provvedimento chiarisce cosa si intende per conclusione del trattamento attivo della patologia oncologica: la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico, in assenza di recidive. Non una valutazione discrezionale, ma un riferimento temporale preciso, che riduce l’arbitrarietà delle valutazioni e rende più omogenea l’applicazione del diritto all’oblio.
Entra poi in modo esplicito nel regolamento la definizione di diritto all’oblio oncologico. Trascorsi dieci anni dalla conclusione delle cure, o cinque anni se la patologia è insorta prima dei 21 anni, la persona non è più tenuta a fornire informazioni sulla malattia pregressa né a sottoporsi a visite o accertamenti sanitari. Per alcune patologie oncologiche, individuate da specifici decreti ministeriali, i tempi sono ulteriormente ridotti.
Con l’introduzione dell’articolo 56-bis, l’IVASS impone un obbligo di trasparenza attiva: gli intermediari devono informare il contraente dell’esistenza e delle modalità di esercizio del diritto all’oblio oncologico, inserendo queste informazioni nel Modulo unico precontrattuale. L’informativa diventa obbligatoria sia in fase di stipula sia in caso di rinnovo, quando vengano richiesti nuovamente dati di carattere sanitario.
Il provvedimento vieta in modo esplicito la raccolta di informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, non solo tramite visite mediche e accertamenti sanitari, ma anche attraverso fonti indirette. E se tali informazioni sono già nella disponibilità dei distributori, non possono essere utilizzate per determinare o modificare le condizioni contrattuali. Non sono ammessi limiti, costi o oneri aggiuntivi rispetto alla generalità dei contraenti.
Con l’articolo 56-ter arriva un ulteriore passaggio decisivo: la cancellazione dei dati sanitari pregressi. Quando il contraente presenta la certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico, le informazioni devono essere eliminate entro trenta giorni, in modo effettivo e completo, sia dagli archivi informatici sia da quelli cartacei. La certificazione viene conservata per dieci anni, ma la storia clinica esce definitivamente dai processi decisionali assicurativi.
L’articolo 2
Estende il principio dell’oblio oncologico alla struttura dei prodotti assicurativi e alla documentazione contrattuale, chiamando in causa direttamente le imprese di assicurazione.
Le compagnie sono tenute a rispettare il diritto all’oblio in tutte le fasi del rapporto e a indicarlo chiaramente nei documenti informativi precontrattuali. Viene ribadito che l’assicurato non è obbligato a sottoporsi a visite mediche o accertamenti finalizzati a ricostruire una patologia oncologica superata, mettendo un argine a pratiche che hanno a lungo alimentato contenziosi e discriminazioni.
Per garantire un’informazione completa, il regolamento consente ai documenti informativi, dai DIP Vita ai Multirischi, dagli IBIP ai prodotti Danni, di occupare una pagina aggiuntiva, superando i limiti dimensionali precedenti. È una scelta simbolica e sostanziale insieme: la tutela dei diritti viene prima delle esigenze di sintesi formale.
Articolo 3
Le disposizioni transitorie fissano un termine molto breve per l’adeguamento: quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Compagnie e intermediari sono chiamati a intervenire rapidamente su modulistica, sistemi informativi, procedure interne e formazione del personale. Un segnale chiaro della volontà dell’IVASS di evitare applicazioni dilatorie o solo formali.
L’entrata in vigore
Il provvedimento, secondo l’articolo 4, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, rendendo immediatamente operativi gli obblighi previsti e rafforzando l’effettività del diritto all’oblio oncologico.









