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Violenza su medici e danneggiamenti alle strutture sanitarie, arresto e maxi multa nel decreto in CdM

venerdì 27 Settembre - 2024 | di Giorgia Görner Enrile | Categorie: News ed eventi

Sollievo per gli operatori sanitari in vista della bozza di un decreto legge per contrastare la violenza nei confronti dei professionisti sanitari a cui sta lavorando il Governo.

Le principali misure contenute nello schema sono:

  • arresto obbligatorio in flagranza per chi compie atti di violenza contro i sanitari o danneggia beni destinati all’assistenza, con la possibilità anche di arresto in flagranza differita laddove sia disponibile la documentazione, per esempio video, che attesti il reato;
  • reclusione fino a cinque anni e multa fino a 10mila euro per chi danneggia beni all’interno di strutture sanitarie.

Nel primo caso, lo schema di dl sanziona in maniera più grave la condotta di danneggiamento quando questa sia posta in essere “all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater” (lesioni personali a pubblico ufficiale).

La modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale estende invece la casistica dell’arresto obbligatorio in flagranza ricomprendendovi anche quelle condotte che si configurano come “delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali” e a chi compie “delitto di danneggiamento”.

Quella all’articolo 382-bis, estende l’applicabilità dell’arresto in flagranza differita anche ai reati “per i quali è previsto l’arresto in flagranza” che siano “commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria”

Il dl, inoltre, consente l’installazione di sistemi di videosorveglianza, opportunamente segnalati, all’interno delle strutture sanitarie previa adozione di apposite linee guida da parte del ministro della Salute, di concerto con quello dell’Interno.

Modifiche all’articolo 635 del codice penale

Viene qui prevista una novella al codice penale. Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater (lesioni a danno di esercenti la professione sanitaria), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale

Modificato anche l’articolo 380 del codice penale, al comma 2. Previsto l’arresto obbligatorio in flagranza in caso di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali con reclusione da due a cinque anni; e arresto in flagranza in caso di danneggiamento di materiale destinato al servizio sanitario o socio-sanitario.

Viene poi aggiunto un comma 1 bis all’articolo 382 bis del codice penale introducendo l’arresto in flagranza differita in caso di aggressione a esercenti la professione sanitaria e danneggiamento di attrezzature destinate all’assistenza sanitaria. Questo avverrà “sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre li tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.

Misure applicative dell’articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113

Al fine di armonizzare sull’intero territorio nazionale le misure applicative in tema di prevenzione a episodi di aggressione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, dovrà adottare apposite linee guida anche con riguardo all’utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nelle strutture presso cui opera li personale sanitario e socio-sanitario. I sistemi di videosorveglianza installati nelle strutture sanitarie dovranno essere segnalati con appositi cartelli informativi.

L’Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successi alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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